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Nota Tesoro 11.07.1996, n. 139988.

Con la nota sopra indicata codesto osservatorio ha chiesto di conoscere:

- In caso di conferimento di incarico di missione all'estero a personale dipendente da altre amministrazioni (es. altri Osservatori, Università ecc.), se il relativo trattamento di missione debba essere liquidato utilizzando i coefficienti di lordizzazione indicati nella tabella A, ovvero nella tabella B della circolare n. 20 del 5 marzo 1996 di questa Amministrazione;

- in caso di conferimento di incarico di missione all'estero se le diarie siano da sottoporre a ritenuta previdenziale INPDAP a fini pensionistici nella misura del 50% del relativo ammontare, secondo quanto stabilito dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ovvero se le stesse debbano essere assoggettate a detto contributo limitatamente alla quota eccdente l'ammontare esente da imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per quanto concerne il primo quesito si precisa che il trattamento di missione liquidato al personale appartenente ad Amministrazioni pubbliche, diverse da quelle che eroga le indennità di trasferta, non può essere assoggettato a contribuzione pensionistica tenuto conto che a norma del citato art. 12 della legge n. 153, l'obbligo del versamento contributivo incombe al solo datore di lavoro da individuare nell'Amministrazione con cui il dipendente ha instaurato il rapporto di lavoro. Vanno fatte salve le situazioni di dipendenti che prestano servizio presso altre amministrazioni in virtù di specifiche disposizioni di legge nelle particolari posizioni di comando, fuori ruolo, ecc., per i quali si rinvia a quanto specificato nella circolare n. 3 del 15 gennaio 1996.

Pertanto nel caso di incarichi di missione, conferiti a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, compresi altri Osservatori, Università ecc., salve le specifiche situazioni sopramenzionate, il trattamento di missione all'estero deve essere liquidato utilizzando i coefficienti indicati nella tabella B.

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