Ordinanza MPI 30.07.1996, n. 400
1. In presenza di particolari situazioni, quale ad esempio la richiesta di frequenza da parte di lavoratori in cassa integrazione e frequentanti i corsi di formazione e qualificazione professionale, il Provveditore agli Studi, sentiti i direttori didattici dei circoli interessati e i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, può consentire adattamenti delle norme della presente Ordinanza riguardanti calendario ed orario delle lezioni, fermi restando, rispettivamente l'obbligo di raggiungere almeno 300 ore effettive di lezione nonché gli obblighi di servizio dei docenti di cui agli artt. 3 e 6.
2. Al fine di assicurare la puntuale osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei soggetti in situazione di handicap ed in particolare la proficua integrazione degli stessi nel sistema istruttivo-formativo del Paese, è consentita la nomina di insegnanti di sostegno anche nei corsi di alfabetizzazione culturale e di prima formazione professionale regolati dalla presente Ordinanza.
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