Ordinanza MPI 30.07.1996, n. 400
1. Le richieste di iscrizione ai corsi possono essere raccolte da parte di organizzazioni sindacali, di enti, associazioni o organismi individuati dal Provveditore agli Studi ovvero possono essere singolarmente prodotte e debbono essere presentate entro il termine del 31 luglio di ciascun anno presso le Direzioni didattiche che i Provveditori agli studi indicheranno tempestivamente anche avvalendosi dei mezzi di comunicazione ad ampia diffusione.
2. Nella scheda personale, compilata per ogni richiedente dalla segreteria del circolo o di altro ufficio autorizzato, devono figurare le notizie relative a nome, cognome, nazionalità, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo, recapito telefonico, lingua parlata, grado di istruzione posseduto, condizione lavorativa.
3. I cittadini extracomunitari sono tenuti ad esibire, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, il permesso di soggiorno in corso di validità. È ammessa la produzione di fotocopia del permesso, autenticata nei modi previsti dalla legge 4.1.1968, n. 15.
4. Può essere inoltre autorizzata, secondo quanto previsto dal T.U. approvato con D.L.vo n. 297/1994 e dalla C.M. n. 312 del 21.10.1991, anche la frequenza di adulti già in possesso della licenza elementare ma bisognosi, per l'insorgenza di un analfabetismo di ritorno, di recuperi culturali e strumentali idonei ad una utile partecipazione alla vita sociale e che intendano proseguire l'attività formativa anche in vista di un accesso ai livelli superiori di istruzione o di formazione professionale.
5. Qualora le richieste di iscrizione presentate siano inferiori al numero minimo previsto per il funzionamento, i direttori didattici interesseranno il Provveditore agli Studi ai fini dell'eventuale i
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