Ordinanza MPI 30.07.1996, n. 400
1. Al termine dall'anno scolastico, e sempre che siano state svolte almeno 300 ore effettive di lezione, si svolgeranno gli esami di licenza elementare.
2. Gli esami di licenza elementare consistono in due prove scritte riguardanti l'una l'area degli adempimenti linguistici, l'altra quella delle attività logico-matematiche ed in una prova orale consistente in un colloquio. Tutte le prove hanno carattere individuale.
3. Le due prove scritte sono tese ad accertare rispettivamente:
a) il grado di capacità interpretativa ed espositiva acquisita dagli allievi con particolare riferimento alla loro vita di relazione e di lavoro;
b) il possesso di competenza matematiche, intese anche come strumento necessario per una più approfondita conoscenza delle dimensioni tecnologiche ed economiche della realtà sociale.
4. Il colloquio, che esclude qualunque separata valutazione di singole materie, è inteso ad accertare - con riferimento alle singole discipline trattate nel corso - il grado di competenze acquisito da ciascun candidato.
5. Per i progetti finalizzati alle attività tecnico-pratiche, le prove di esame saranno integrate con una prova pratica intesa ad accertare le capacità acquisite.
6. Al fine di incentivare i processi di partecipazione e di autovalutazione dei singoli corsisti, l'ammissione alle prova di esame avverrà sulla base di elementi condivisi che tengano conto di tutti i fattori di valutazione emersi nel corso dell'anno nonché della assiduità della frequenza.
7. Le commissioni degli esami di licenza elementare sono formate dagli insegnanti del corso e da due insegnanti designati dal Collegio dei docenti e nominati dal Direttore didattico, scelti pref
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.