Ordinanza MPI 30.07.1996, n. 400
1. L'assegnazione del personale docente è disposta secondo i criteri e le modalità previste in materia dalla contrattazione decentrata.
2. I docenti assegnati ai corsi disciplinati dalla presente Ordinanza, saranno impegnati, secondo le vigenti disposizioni, in attività di programmazione e/o aggiornamento, e in ogni altra attività funzionale all'organizzazione ed alla migliore qualità del servizio, compresa quella relativa ai primi contatti con i corsisti.
3. Gli insegnanti elementari sono tenuti a prestare la propria opera in compresenza anche durante lo svolgimento delle attività tecnico-pratiche.
4. A norma di quanto previsto dal C.C.N.L., i docenti sono tenuti, inoltre, a prestare attività funzionale all'insegnamento, oltre l'orario d'obbligo indicato al precedente art. 3.
5. Per lo svolgimento delle attività di prima formazione professionale i direttori didattici, a seguito delle eventuali intese stipulate, anche su loro proposta, dai Provveditori agli Studi, prenderanno accordi con i soggetti allo scopo individuati. Detti soggetti porranno a disposizione dei corsi esperti del mondo del lavoro e della produzione per lo svolgimento le attività tecnico-pratiche, impegnandosi altresì a far fronte a tutti gli oneri finanziari connessi.
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