Ordinanza MPI 30.07.1996, n. 400
1. I Provveditori agli Studi, nel quadro delle operazioni di avvio dell'anno scolastico, istituiscono con propri decreti i corsi di cui alla presente Ordinanza.
2. Per esigenze sopravvenute durante l'anno scolastico, i corsi possono essere trasferiti di sede, possibilmente nell'ambito del distretto presso cui sono stati istituiti.
3. Il numero dei corsi istituiti, la sede o le sedi dei corsi stessi ed il numero degli iscritti devono immediatamente essere comunicati alle Amministrazioni comunali per gli interventi di competenza nel campo del diritto allo studio (fornitura di libri di testo, sussidi audiovisivi, materiale per le esercitazioni ecc.). I dati stessi devono, altresì, essere comunicati al Ministero, Direzione Generale dell'Istruzione Elementare, Div. VII, ai Distretti scolastici interessati nonché, per quanto di competenza, ai soggetti con i quali si sono stipulate le intese ai fini della formazione professionale.
4. Qualora durante il corso dell'anno scolastico risulti che la regolare frequenza non sia osservata da parte della maggioranza degli iscritti, i Provveditori agli Studi dispongono la soppressione dei corsi e la diversa utilizzazione dei docenti, su segnalazione dei Direttori didattici, sempre che non sia possibile in tempi utili la sostituzione di coloro che hanno abbandonato con altri adulti interessati alla frequenza e con i quali sia comunque possibile individuare linee di compatibilità con la programmazione in atto.
5. Qualora i direttori didattici propongano progetti finalizzati ad attività di prima formazione professionale e tecnico-pratica di cui ai precedenti artt. 1 e 4, i Provveditori agli Studi stipuleranno le relative intese con i sogge
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