Decreto MPI 08.05.1996, n. 174
3.1 Gli organici provinciali stabiliti con le tabelle allegate comprendono, per ciascun grado di scuole, oltre al personale necessario per le esigenze indicate all'art. 2, una dotazione organica determinata a livello provinciale, sulla base anche degli indici di disagio economico, socio-culturale e scolastico, da utilizzare per le seguenti finalità:
a) copertura delle maggiori esigenze derivanti da eventuali scostamenti tra le classi previste e quelle effettivamente costituite;
b) sostituzione degli insegnanti assenti per l'intero anno scolastico per periodi di durata superiore a cinque mesi, nonché dei docenti esonerati dall'insegnamento per l'esercizio delle funzioni vicarie del capo di istituto o della vigilanza di sezioni staccate, scuole coordinate, corsi serali e sezioni aggregate a istituti di istruzione di diverso grado, ordine e tipo;
c) attuazione dei nuovi orientamenti educativi per la scuola materna definiti con il D.M. 3 giugno 1991;
d) attuazione degli obiettivi formativi fissati, per la scuola elementare, dalla legge 5 giugno 1990, n. 148, con particolare riguardo allo sviluppo dell'insegnamento della lingua straniera, ivi compresa la formazione dei docenti da destinare a tale insegnamento, ai sensi dell'art. 23, comma 10, 11 e 12 della legge n. 724 sopracitata, nei limiti delle quote numeriche definite con il decreto ministeriale previsto dal comma 2;
e) diffusione di processi di innovazione didattica e sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture curricolari, con particolare riguardo alle iniziative coerenti con le linee di riforma dell'istruzione secondaria;
f) realizzazione di programmi di prevenzione e di recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi educativi;
g) supporto psico-pedagogico, orientamento scolastico, progettazione educativa e valutazione dei processi format
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