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Nota Corte dei Conti 27.05.1996, n. I.C./2.

1. Al fine di coordinare ed uniformare alla luce della più recente legislazione gli adempimenti cui devono provvedere amministratori e funzionari per la denuncia di fatti e comportamenti che possano dar luogo a responsabilità per danni cagionati alla finanza pubblica ed allo scopo, altresì, di disporre con la massima tempestività di ogni elemento di valutazione per l'adozione di provvedimenti, sia cautelativi sia conclusivi, rientranti nella competenza delle Procure regionali della Corte dei conti, in ordine ai detti fatti e comportamenti, comunico alle SS.LL. criteri e modalità relative.

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Alla intervenuta sistemazione legislativa dell'ambito della giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica non ha fatto riscontro una correlativa precisazione in tema di obbligo di denuncia dei danni, con ciò accrescendo incertezze interpretative.

Queste incertezze richiedono precisazioni, imposte, altresì, dal nuovo precetto (art. 1, 3° co. legge 1994/20) che chiama a rispondere del danno erariale i soggetti che, con l'aver "omesso o ritardata la denuncia" abbiano determinato la prescrizione del diritto al relativo risarcimento.

Le Autorità in indirizzo, oltre a voler prenderne nota vorranno curare la comunicazione della presente ai titolari degli uffici tenuti, in base alle precisazioni stesse, agli adempimenti in ordine alle denunzie di danno.

In particolare i Sigg.ri Ministri vorranno disporre che sia curata detta comunicazione ai dirigenti dell'amministrazione titolari di uffici centrali, decentrati e periferici e, con specifica segnalazione per le particolari incombenze, ai funzionari con compiti ispettivi; i Sigg.ri Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sono pregati anch'essi delle comunicazioni anzidette da estendere anche ai Sigg.ri Presidenti degli enti regionali ed a cura dell'assessore competente, ai Presidenti delle amministrazioni provinciali ed ai Sindaci che, a loro volta la cureranno pe

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