Decreto legislativo 19.03.1996, n. 242
1. All'art. 393, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come modificato dall'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) il direttore generale competente del Ministero della sanità ed un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: industria, commercio ed artigianato; interno; difesa; trasporti; risorse agricole alimentari e forestali; ambiente e della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e degli affari regionali;".
2. Nell'art. 393, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come modificato dall'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994, alla lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; Istituto italiano di medicina sociale", e alla lettera g) la parola "quattro", è sostituita con la seguente: "otto".
3. All'art. 393, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come modificato dall'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994, la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa maggiormente rappresentative a livello nazionale;".
4. All'art. 393, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come modificato dall'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:"Ai predetti componenti, per le riunioni o giornate di lavoro, non spetta il gettone di presenza di cui al decre
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