Circolare Ministero del lavoro e della previdenza sociale 19.11.1996, n. 154
Ulteriori indicazioni in ordine all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e dalla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, come modificato dal decreto legislativo 10 marzo 1996, n. 242. (G.U. 04.12.1996, n. 284)
Con riferimento ai numerosi quesiti pervenuti in ordine alla applicazione del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche, si danno seguito le più urgenti indicazioni operative al fine di agevolare un adempimento uniforme della nuova disciplina.
1. Applicazione del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche ai collaboratori familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile.
Il campo di applicazione relativo ai soggetti beneficiari della tutela antinfortunistica e di igiene viene individuato direttamente dall'art. 1 e dall'art. 2, lettera a) , i quali indicano espressamente: 1) la tipologia generale dei lavoratori a cui si devono applicare le misure di tutela ("i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato anche speciale" - art. 2, lettera a) , primo periodo); 2) i soggetti da equiparare a questi ultimi anche se privi di un rapporto subordinato ("soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto della società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici". - art. 2, lettera a) secondo periodo; 3) i lavoratori subordinati che devono essere esclusi (gli addetti ai servizi domestici e familiari - art. 2, lettera a) , primo periodo; 4) i lavoratori subordinati per i quali le disposizioni si applicano parzialmente ("i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonché i lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato").
Come si vede, il descritto campo di applicazione non ricomprende i collaboratori
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