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Circolare MPI 11.11.1996, n. 692

Dipendenti cessati dal servizio con diritto a pensione durante il periodo di sospensione dei trattamenti pensionistici di anzianità precedenti alla legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico.

Si invia, per opportuna conoscenza e norma, l'unita nota n. 187622 del 25 settembre 1996 del Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P. -, con la quale è stata trasmessa copia della nota n. 61751/L 335.95 del 9 agosto 1996 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Le suddette amministrazioni hanno ritenuto, nelle note stesse, che ai dipendenti cessati dal servizio con diritto a pensione nel periodo di sospensione dell'accesso alle pensioni di anzianità precedente all'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la riforma del sistema pensionistico, possa essere conferito il trattamento pensionistico con effetto dal 1° settembre 1995, secondo quanto dispone l'art. 1, comma 2-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

 

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