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Decreto legislativo 25.11.1996, n. 645

Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. (G.U. 21.12.1996, n. 299)

Allegato II - Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui all'art. 3

A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 1.

1. Agenti:

a) agenti fisici:

lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;

b) agenti biologici:

toxoplasma;

virus della rosolia,

a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

c) agenti chimici:

piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro:

lavori sotterranei di carattere minerario.

B. Lavoratrici in periodo di allattamento di cui all'art.1.

1. Agenti:

a) agenti chimici:

piombo e suoi derivanti, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro:

lavori sotterranei di carattere minerario.

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