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Deliberazione Corte dei conti 07.10.1996, n. 108

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Fatto - Il Provveditore ... nel disporre la liquidazione del trattamento di quiescenza a favore ..., ha proceduto al recupero delle ritenute in conto entrata Ministero del tesoro, a carico dell'interessata, dal 1 ottobre 1996 al 7 febbraio 1968 e dal 17 marzo 1968 al 30 settembre 1968, corrispondenti a periodi di decorrenza giuridica del rapporto d'impiego non coperti da effettivo servizio ma giuridicamente utili e valutabili ai sensi degli artt. 8 e 142 del T.U. 29 dicembre 1993 n. 1092.

La Delegazione regionale della Corte di conti per il ... con foglio di rilievo n. 58 in data 15 dicembre 1995 ha restituito il provvedimento osservando che il criterio seguito nel calcolo dell'onere contributivo dovuto non appariva conforme a legge ....

L'Amministrazione, in risposta, faceva presente di aver proceduto a calcolare l'onere contributivo per il periodo retrodatato in base allo stipendio percepito nel mese precedente alla data di decorrenza economica nella nomina in servizio, conformemente a quanto stabilito con decisione della III Sezione giurisdizionale della Corte dei conti n. 66451 in data 21 giugno 1991 ....

I chiarimenti forniti non apparivano soddisfacenti all'Ufficio di controllo...

Diritto - Il contrasto interpretativo trae origine dalle nuove direttive emanate con la circolare P.I. 21 marzo 1995 n. 96 con la quale si è ritenuto di dare adesione all'indirizzo prevalso in sede giurisdizionale, superandosi in tal modo il precedente criterio espressamente indicato nella circolare P.I. 11 dicembre 1985 n. 255, secondo cui il calcolo delle ritenute in conto entrata tesoro doveva avvenire, su richiesta formale della parte, ma con riferimento "all'ultimo stipendio integralmente percepito alla data di decorrenza della cessazione dal servizio e dell'aliquota contributiva vigente a tale data".

Ai fini del decidere occorre ricordare che la materia è ora compiutamente regolata dagli artt. 8 e 142 del T.U. 29 dicembre 1973 n. 1092.

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