Nota INPDAP 07.10.1996, n. 492.
Dai vari Uffici Centrali e dalle sedi periferiche sono state manifestate alcune incertezze circa le modalità da seguire nell'adozione di provvedimenti previdenziali quali riscatti o ricongiunzioni che presentino aspetti particolari.
Si rende, pertanto, necessario impartire univoche disposizioni al fine di pervenire ad una omogeneità di comportamento da parte di tutti i competenti Uffici operativi.
Ricongiunzione Legge n. 29/79 dei contributi versati in Svizzera da lavoratori italiani iscritti all'I.N.P.D.A.P.
Con le note di servizio n. 230 del 6.3.1991 e n. 350 del 26.10.1992 sono state individuate le procedure amministrative da seguire per la corretta attuazione della ricongiunzione dei contributi versati in Svizzera dai dipendenti successivamente iscritti alle ex Casse pensioni, con le modalità e con onere a carico del lavoratore, così come previsto dall'art. 2, della legge n. 29/79.
In particolare si precisava che le condizioni indispensabili per procedere al suddetto trasferimento sono l'inoltro a questo Istituto della domanda di ricongiunzione dei contributi svizzeri e, contestualmente, l'accertamento da parte degli Uffici previdenziali del verificarsi dell'evento assicurato, inteso nel senso del raggiungimento dei requisiti richiesti per il diritto al trattamento pensionistico. A tale scopo dovranno essere valutati, sulla base di idonea documentazione probatoria, anche i contributi versati in Svizzera in favore dei lavorati interessati.
In pratica si vuole ora porre l'attenzione al verificarsi di due ipotesi:
a) domanda di ricongiunzione ex art. 2 della L. 29/79, genericamente formulata, per quanto riguarda i periodi da ricongiungere, con successiva precisazione dell'esistenza di una contribuzione accreditata in Svizzera, da parte di un iscritto che alla data della domanda aveva maturato i requisiti contributivi minimi richiesti per la pensione di anzianità, ancorché sia stato emesso un primo d
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