Nota Tesoro 29.10.1996, n. 203502
Requisiti assicurativi e contributivi minimi richiesti per il pensionamento di vecchiaia ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 21, legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell'art. 2, comma 2, D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 503.
Con la nota in riferimento codesta amministrazione ha chiesto di conoscere se una dipendente che abbia maturato il requisito contributivo di 15 anni, richiesto dall'art. 42 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, come sostituito dall'art. 27 della legge 29 aprile 1976, n. 177, per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia, possa avvalersi della disposizione contenuta nell'art. 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che consente alle lavoratrici, al compimento dei 60 anni di età, la possibilità di conseguire la pensione secondo le regole previste dai singoli ordinamenti per il collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età.
La problematica rappresentata scaturisce dall'applicazione combinata delle citate disposizioni con la graduale elevazione dei requisiti assicurativi e contributivi richiesti per il pensionamento di vecchiaia, disposta dall'art. 2 del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 503, applicabile anche per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio ai sensi del rinvio operato dal successivo art. 6.
In particolare il comma 3, lettera c), del cennato art. 2, nel derogare alla disposizione generale, ha introdotto una clausola di salvaguardia, consentendo la riduzione dei predetti requisiti fino al limite minimo stabilito dalla previgente normativa, con riferimento ai lavoratori che al 31 dicembre 1992 hanno maturato un'anzianità di servizio tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro il conseguimento dell'anzianità minima corrispondente al relativo periodo di maturazione, ai sensi della Tab. B annessa al D.L.vo n. 503/92, che per il periodo 1 gennaio 1995/31 dicembre 1996 corrisponde a 17 anni.
Al riguardo, si ritiene che il trattamento pensionistico conseguito a seguito dell'esercizio della facoltà introdotta dal citato art. 2, comma 21, della legge n. 335/1995, c
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