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Decreto legislativo 16.09.1996, n. 564

Attuazione della delega conferita dall'art. 1, co. 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione. (G.U. 31.10.1996, n. 256)

Capo I - Disposizioni in materia di contribuzione figurativa

Art. 1 - Periodi di malattia

1. Dal 1° gennaio 1997 il riconoscimento del periodo di cui all'art. 56, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, è aumentato nella misura di due mesi ogni tre anni fino al raggiungimento di ventiquattro mesi, per eventi verificatasi nei rispettivi periodi.

2. Per la determinazione della contribuzione figurativa accreditabile in favore degli assicurati si applicano le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

3. La contribuzione figurativa è accreditata, ai fini pensionistici, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.

4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) gli oneri restano addebitati alla relativa gestione pensionistica.

5. In caso di malattia, per tutti i lavoratori dipendenti, ancorché fruenti di retribuzione intera o ridotta, i periodi di assenza oltre il limite del dodicesimo mese vengono valutati ai fini pensionistici al 50 per cento; tale disposizione non si applica ai malati terminali.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 5 è fatto obbligo ai datori di lavoro, ove non già tenuti, di comunicare all'Istituto previdenziale cui è iscritto il lavoratore il verificarsi dell'evento malattia e la sua collocazione temporale, alle scadenze e con le modalità stabilite dall'Istituto medesimo.

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