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Decreto legislativo 16.09.1996, n. 564

Attuazione della delega conferita dall'art. 1, co. 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione. (G.U. 31.10.1996, n. 256)

Capo I - Disposizioni in materia di contribuzione figurativa

Art. 2 - Periodi per maternità

1. Per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro di cui agli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni e integrazioni, non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura della stessa. 1

2. Per i soggetti di cui al secondo comma dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e per i soggetti iscritti ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS ai quali viene corrisposta una retribuzione ridotta o non viene corrisposta una retribuzione, nei periodi di astensione facoltativa dal lavoro ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sussiste il diritto, per la parte differenziale mancante nella misura intera o per l'intera retribuzione mancante, alla contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. 2

3. Gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa di cui al comma 2, per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, restano a carico della gestione previdenziale cui i soggetti medesimi risultino iscritti durante il predetto periodo.

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