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Decreto legislativo 16.09.1996, n. 564

Attuazione della delega conferita dall'art. 1, co. 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione. (G.U. 31.10.1996, n. 256)

Capo I - Disposizioni in materia di contribuzione figurativa

Art. 3 - Art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e senza pregiudizio per le situazioni in atto, i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali sono efficaci, ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, se assunti con atto scritto e per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi.

2. Le cariche sindacali di cui al secondo comma dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970, sono quelle previste dalle norme statuarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale.

3. La domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata deve essere presentata per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a pena di decadenza. Per l'accredito dei periodi di aspettativa precedenti l'anno di entrata in vigore del presente decreto, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

4. Le retribuzioni figurative accreditabili ai sensi dell'art. 8, ottavo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, s

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