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Decreto legislativo 16.09.1996, n. 564

Attuazione della delega conferita dall'art. 1, co. 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione. (G.U. 31.10.1996, n. 256)

Capo II - Disposizioni in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione

Art. 7 - Periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei

1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono attività da lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua, i periodi intercorrenti successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa possono essere riscattati, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati nel comma medesimo possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47. Per tale autorizzazione è richiesto il possesso di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio ad uno dei regimi assicurativi di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma 1 e 2, i soggetti interessati devono provare la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto o contribuzione volontaria.

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