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Parere Consiglio di Stato 25.09.1996, prot. n. 1784

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L'Amministrazione degli affari interni chiede di conoscere se, a seguito dell'entrata in vigore della legge 11 gennaio 1996 n. 23, concernente norme per l'edilizia scolastica, e in particolare della normativa di cui all'art. 3 commi 1 e 2, le spese di pulizia per le scuole elementari debbano gravare sugli enti locali o sullo Stato. Più precisamente chiede di conoscere se tali spese debbano essere fatte rientrare fra le spese varie d'ufficio di cui al 2° comma dell'art. 3 suddetto.

L'Amministrazione riferente ricorda il parere di questa Sezione (parere n. 1503 del 3 luglio 1968), nel quale si era chiarito che le spese di pulizia dovevano essere fatte rientrare fra le spese di ufficio e non fra quelle di manutenzione. Sicché, ad avviso della sezione, sarebbe sufficiente constatare che, avendo il legislatore accollato ai Comuni le "spese varie di ufficio", va da sé che l'intero costo delle spese di pulizia sia posto a carico dei Comuni, non essendo più giustificata la distinzione tra le spese attinenti ai materiali necessari per la pulizia dei locali a quelle relative al personale di servizio.

Infatti tale distinzione, lucidamente delineata nell'indicato parere della Sezione, si fondava su norme contenute nell'ormai abrogato T.U. della legge provinciale e comunale.

Pertanto allo stato della normativa attuale si ha che il comma 2 dell'art. 3 stabilisce che tra gli obblighi a carico dei Comuni vi sia anche quello di provvedere alle spese "varie di ufficio". Che in tali spese rientrino anche quelle di cui ora si discute è dimostrato proprio dall'art. 55 del R.D. 5 febbraio 1928 n. 577 che alla lettera e) stabilisce che sono addossate al Comune anche le spese relative "al servizio" della scuola. La norma infatti stabilisce: "provvedere al riscaldamento, all'illuminazione, al servizio, alla custodia delle scuole". Dopo di che la medesima norma stabilisce: "e alle spese necessarie per l'acquisto..." e così via. Dalla formulazione della disposizione, q

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