Circolare MPI 02.08.1997, n. 477
Corsi integrativi per diplomati degli Istituti magistrali e dei Licei artistici - Anno scolastico 1997/98- Decreto Legislativo n. 297/94, art. 191.
Si impartiscono di seguito le istruzioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dei corsi integrativi per diplomati degli Istituti magistrali e dei Licei artistici per l'anno scolastico 1997/98.
Organizzazione
I corsi integrativi per diplomati degli istituti magistrali (che dall'anno scolastico 2002-2003 saranno soppressi per effetto del D.I. del 10.3.97, trasmesso con C.M. n. 434 del 15.7.97) e dei Licei artistici sono organizzati dai Provveditori agli studi sotto la responsabilità didattica e scientifica delle Università. Essi si svolgono presso gli Istituti magistrali e presso i Licei artistici quando vi siano almeno 20 domande di iscrizione. In caso di necessità i corsi possono svolgersi anche presso altri tipi di istituti scolastici statali; in tale caso i capi di questi ultimi istituti sono tenuti ad assumersi i compiti ordinariamente affidati ai presidi degli istituti magistrali e dei licei artistici.
I predetti corsi possono essere istituiti anche presso Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti.
Le lezioni si svolgono di norma nel pomeriggio e la frequenza è obbligatoria. Peraltro, per venire incontro alle esigenze degli studenti lavoratori, e di intesa con i docenti, è consentita l'istituzione dei corsi integrativi serali.
Gli studenti che frequentano i corsi integrativi hanno diritto al rinvio del servizio militare, a norma delle vigenti disposizioni in materia.
È ammessa l'iscrizione ai corsi e la contemporanea frequenza di facoltà universitarie consentite.
Sono ammessi a sostenere l'esame-colloquio tutti i candidati regolarmente iscritti ai corsi integrativi che abbiano frequentato almeno due terzi delle lezioni. La commissione esaminatrice potrà derogare dalla predetta condizione, in casi di motivazioni debitamente documentate, con particolare riguardo alla situazione degli studenti lavoratori, sempre che la commissione medesima sia ugualmente in possesso di sufficienti elementi d
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