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D.M. Pubblica istruzione 01.08.1997, n. 472.

Art. 1 -

1. A decorrere dall'anno scolastico 1996/97, le istituzioni scolastiche ed educative provvedono alla retribuzione del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie, nonché ai correlati adempimenti per gli oneri riflessi, con imputazione ai rispettivi bilanci di previsione.

2. In via dei tutto analoga provvedono, dall'anno accademico 1996/97, gli istituti superiori di istruzione artistica.

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