D.P.C.M. 06.08.1997, n. 452
Titolo II - Parte speciale
Capo I - Della locazione di apparecchiature informatiche
1. L'amministrazione, nel corso o al termine della locazione, ha il diritto di acquistare tutte o alcune delle apparecchiature al prezzo risultante in base a criteri che devono essere espressamente indicati nel contratto.
2. L'efficacia del diritto di opzione è subordinata al parere favorevole dell'Autorità, che ha riguardo anche al grado di obsolescenza delle apparecchiature e che viene reso ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, numero 39.
3. Qualora l'opzione venga esercitata nel corso della locazione, i canoni corrisposti a partire dal momento in cui viene esercitata l'opzione fino al momento in cui detta opzione diviene efficace, sono imputati a pagamento del prezzo d'acquisto.
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