D.P.C.M. 06.08.1997, n. 452
Titolo II - Parte speciale
Capo I - Della locazione di apparecchiature informatiche
1. L'amministrazione ha facoltà, nel corso della locazione, di restituire le apparecchiature che cessi di utilizzare a seguito della soppressione o modificazione dei propri uffici o servizi.
2. Della restituzione delle apparecchiature deve essere dato preavviso non inferiore a tre mesi, salvo diverso termine contrattuale.
3. L'impresa è obbligata a provvedere al ritiro delle apparecchiature restituite, a propria cura e spese, con l'osservanza delle modalità previste dal precedente articolo 10.
4. A decorrere dalla scadenza del termine indicato per il ritiro delle apparecchiature, non sono più dovuti i canoni di locazione ad esse relativi.
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