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D.P.C.M. 06.08.1997, n. 452

Regolamento recante approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi. (G.U. 30.12.1997, n. 302)

Titolo II - Parte speciale

Capo I - Della locazione di apparecchiature informatiche

Art. 17 - Restituzione parziale di apparecchiature nel corso della locazione

1. L'amministrazione ha facoltà, nel corso della locazione, di restituire le apparecchiature che cessi di utilizzare a seguito della soppressione o modificazione dei propri uffici o servizi.

2. Della restituzione delle apparecchiature deve essere dato preavviso non inferiore a tre mesi, salvo diverso termine contrattuale.

3. L'impresa è obbligata a provvedere al ritiro delle apparecchiature restituite, a propria cura e spese, con l'osservanza delle modalità previste dal precedente articolo 10.

4. A decorrere dalla scadenza del termine indicato per il ritiro delle apparecchiature, non sono più dovuti i canoni di locazione ad esse relativi.

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