D.P.C.M. 06.08.1997, n. 452
Titolo II - Parte speciale
Capo I - Della locazione di apparecchiature informatiche
1. Il diritto al canone di locazione decorre dal giorno successivo alla data del processo verbale di verifica, con esito positivo, di cui all'articolo 12.
2. I canoni di locazione sono analiticamente determinati con riferimento alle singole componenti delle apparecchiature, nonché ai programmi ed alle prestazioni di cui all'articolo 8, commi 4 e 5, indicando per queste ultime il costo del personale, il costo delle parti di ricambio, le spese generali e le loro rispettive percentuali d'incidenza.
3. Compatibilmente con la legislazione vigente, nelle locazioni di durata pluriennale, possono essere pattuite variazioni dei canoni solo relativamente agli anni successivi al primo e solo con riferimento ai servizi accessori di manutenzione ed assistenza.
4. L'amministrazione ha facoltà, nei casi di cui al comma 3, di stabilire in contratto limiti globali di aumento in ragione d'anno.
5. Non sono dovuti i canoni di locazione relativi alle apparecchiature non correttamente funzionanti per cause, non imputabili all'amministrazione, inerenti alle apparecchiature stesse o ad altre funzionalmente connesse ovvero alle prestazioni di cui all'articolo 8, commi 4 e 5. I canoni non sono dovuti anche per le residue apparecchiature funzionanti qualora l'amministrazione non abbia un interesse apprezzabile alla loro autonoma utilizzazione.
6. Per ogni giorno di fermo, o sua frazione, non è dovuto un trentesimo del canone mensile di locazione, salva la diversa m
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