D.P.C.M. 06.08.1997, n. 452
Titolo II - Parte speciale
Capo I - Della locazione di apparecchiature informatiche
1. Per ogni giorno di ritardo, o sua frazione, non imputabile all'amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, nella consegna e nella messa in funzione delle apparecchiature e dei programmi di cui all'articolo 8, commi 4 e 5, nonché nella loro messa a disposizione in relazione alla data di cui all'articolo 12, comma 1, è applicata una penale pari ad un ventesimo del canone mensile complessivamente dovuto o al maggiore importo indicato nel contratto, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nel ritardo viene computato il tempo trascorso, rispetto alla scadenza contrattuale, per la ripresentazione di apparecchiature e programmi alla seconda verifica di cui all'articolo 12, comma 5.
2. Ove si determini un ritardo di almeno trenta giorni, l'amministrazione, oltre all'applicazione della penale, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, incamerando la cauzione, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché di procedere all'esecuzione in danno.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 si sommano fra loro i singoli ritardi verificatisi in ciascuno degli adempimenti previsti al comma 1.
4. La facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto con gli effetti previsti nel comma 2 sussiste anche nell'ipotesi in cui abbia esito negativo l'ulteriore verifica di cui all'articolo 12, comma 5.
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