D.P.C.M. 06.08.1997, n. 452
Titolo II - Parte speciale
Capo II - Dell'acquisto di apparecchiature informatiche
1. Salvo patto contrario, l'impresa è obbligata a fornire, senza ulteriore corrispettivo, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica, redatti nella lingua originale ed in lingua italiana, idonei ad assicurare il funzionamento delle apparecchiature e dei programmi forniti, compresi i manuali e le istruzioni concernenti le procedure per l'installazione, l'autodiagnostica e l'utilizzo (avviamento, fermi, interventi per guasti, operazioni consentite in fase di elaborazione, ecc.).
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