D.P.C.M. 06.08.1997, n. 452
Titolo II - Parte speciale
Capo II - Dell'acquisto di apparecchiature informatiche
1. Il collaudo è effettuato da esperti incaricati dall'amministrazione ed è inteso a verificare, per le apparecchiature ed i programmi forniti, che siano conformi al tipo o ai modelli descritti in contratto o nei suoi allegati e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite nella documentazione di cui all'articolo 23.
2. Il collaudo è effettuato alla presenza di incaricati dell'impresa, che debbono controfirmare il relativo processo verbale, non oltre trenta giorni dalla comunicazione della data di consegna e messa in funzione, ai sensi dell'articolo 22, salvo diverso termine contrattuale.
3. Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto. Possono tuttavia prevedersi collaudi a campione.
4. Qualora si tratti di apparecchiature che, per le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento, siano suscettibili di prove di funzionalità nello stabilimento di produzione o di deposito, può essere previsto il collaudo nello stabilimento, anche a campione.
5. Quando le apparecchiature, ovvero parti di esse, o i programmi installati non superano le prescritte prove funzionali e diagnostiche, le operazioni di collaudo sono ripetute alle stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a carico dell'impresa, entro venti giorni o nel diverso termine indicato nel contratto.
6. In caso di collaudo a campione la ripetizione del collaudo é effet
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