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D.P.C.M. 06.08.1997, n. 452

Regolamento recante approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi. (G.U. 30.12.1997, n. 302)

Titolo II - Parte speciale

Capo II - Dell'acquisto di apparecchiature informatiche

Art. 25 - Trasferimento dei rischi

1. Sono a carico dell'impresa i rischi di perdite e danni alle apparecchiature durante il trasporto e la sosta nei locali dell'amministrazione, fino alla data del processo verbale di collaudo con esito favorevole, fatta salva la responsabilità dell'amministrazione se le perdite e i danni sono ad essa imputabili.

2. Nei casi di collaudo nello stabilimento di produzione o di deposito, i rischi di perdite e danni alle apparecchiature passano all'amministrazione dal giorno successivo alla data del processo verbale di consegna e messa in funzione.

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