D.P.C.M. 06.08.1997, n. 452
Titolo II - Parte speciale
Capo II - Dell'acquisto di apparecchiature informatiche
1. Sono a carico dell'impresa i rischi di perdite e danni alle apparecchiature durante il trasporto e la sosta nei locali dell'amministrazione, fino alla data del processo verbale di collaudo con esito favorevole, fatta salva la responsabilità dell'amministrazione se le perdite e i danni sono ad essa imputabili.
2. Nei casi di collaudo nello stabilimento di produzione o di deposito, i rischi di perdite e danni alle apparecchiature passano all'amministrazione dal giorno successivo alla data del processo verbale di consegna e messa in funzione.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.