D.P.C.M. 06.08.1997, n. 452
Titolo II - Parte speciale
Capo II - Dell'acquisto di apparecchiature informatiche
1. Dalla data del processo verbale di collaudo con esito favorevole e per un periodo di tempo della durata di un anno o per il maggior periodo indicato nel contratto, l'impresa garantisce il buon funzionamento delle apparecchiature e dei programmi forniti, assumendo l'obbligo di sostituirli o ripararli, senza alcun addebito.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non viene meno nel caso in cui l'amministrazione modifichi le apparecchiature installate, salvo che l'impresa non provi che il guasto o malfunzionamento derivi da modifiche alle quali non abbia acconsentito.
3. Nel caso in cui, durante il periodo di garanzia, le apparecchiature o loro parti non siano funzionanti per periodi superiori a 12 ore, che, sommati, superino l'ammontare di 80 ore lavorative riferite all'orario di lavoro ordinario dell'amministrazione, quest'ultima ha facoltà di richiedere all'impresa un nuovo periodo di garanzia nella misura contrattualmente prevista, a decorrere dalla data del ripristino del regolare funzionamento.
4. La garanzia di cui al comma 1 non esclude la responsabilità dell'impresa secondo la disciplina di diritto comune relativa alla vendita.
5. L'amministrazione è obbligata a informare prontamente l'impresa degli inconvenienti che si verificano, specificandone le caratteristiche. L'impresa interviene e ripristina la piena funzionalità delle apparecchiature e dei programmi entro ventiquattro ore dalla richiesta dell'amministrazione o nei diversi termini i
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