D.P.C.M. 06.08.1997, n. 452
Titolo II - Parte speciale
Capo II - Dell'acquisto di apparecchiature informatiche
1. Nel caso in cui, per fatto dell'amministrazione, si verifichino ritardi nella consegna delle apparecchiature, di durata superiore a sei mesi, l'impresa, salva la facoltà di recesso, ha diritto all'adeguamento del corrispettivo sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice del costo della vita o secondo i diversi parametri indicati nel contratto.
2. Il recesso di cui al comma 1 è esercitato con preavviso scritto di almeno un mese ed ha effetto qualora l'amministrazione non adempia entro il termine del preavviso.
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