D.P.C.M. 06.08.1997, n. 452
Titolo II - Parte speciale
Capo II - Dell'acquisto di apparecchiature informatiche
1. Per ogni giorno di ritardo nella consegna e nella messa in funzione delle apparecchiature e dei programmi, non imputabile all'amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è applicata una penale pari al due per mille del prezzo pattuito, o alla diversa misura stabilita in contratto, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui l'amministrazione accetti un adempimento parziale, la penale di cui al comma 1 è commisurata al prezzo relativo ai beni e programmi non consegnati o non messi in funzione.
3. Le penali di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di ritardo nel collaudo, non imputabile all'amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, in esso computando il tempo trascorso oltre il termine di cui all'articolo 24, comma 2, fino alla ripresentazione di apparecchiature e programmi al secondo collaudo di cui all'articolo 24, comma 5.
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