D.P.C.M. 06.08.1997, n. 452
Titolo II - Parte speciale
Capo II - Dell'acquisto di apparecchiature informatiche
1. Per ogni giorno di fermo delle apparecchiature, per cause non imputabili all'amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, inerenti alle apparecchiature stesse o ad altre funzionalmente connesse ovvero ai programmi e alle altre prestazioni connesse di cui all'articolo 21, comma 3, è applicata una penale pari, salva diversa misura pattuita, al due per mille del prezzo relativo alle apparecchiature non funzionanti e ai relativi programmi, ed anche del prezzo relativo alle residue apparecchiature e relativi programmi, che risultino funzionanti, ma alla cui autonoma utilizzazione l'amministrazione non abbia un interesse apprezzabile. È fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Qualora l'impresa ritardi nell'eseguire le riparazioni, l'amministrazione, indipendentemente da quanto previsto nel comma 1, ha la facoltà di far eseguire a terzi le riparazioni, addebitando all'impresa le spese sostenute.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.