D.P.C.M. 06.08.1997, n. 452
Titolo II - Parte speciale
Capo III - Della licenza d'uso dei programmi
1. Il contratto di licenza d'uso attribuisce il diritto di utilizzazione dei programmi. Tale diritto, salvo patto contrario, é non esclusivo e non trasferibile ad altri soggetti.
2. Nel limite del numero di utenze previsto nel contratto, l'amministrazione, previa comunicazione all'impresa, ha facoltà:
a) di utilizzare i programmi con apparecchiature diverse da quelle indicate in contratto;
b) di far utilizzare i programmi da uffici e servizi diversi da quelli indicati in contratto. Qualora si tratti di amministrazioni statali tale facoltà è esercitabile anche a favore di uffici e servizi di diversa amministrazione, anche autonoma.
3. Salvo diversa pattuizione, l'impresa fornisce:
a) il testo dei programmi, trascritto su un supporto leggibile dalle macchine;
b) i manuali che descrivono funzioni e modalità di impiego;
4. Può essere previsto nel contratto, come prestazione connessa, il servizio di assistenza tecnica per i programmi. Per quanto non disposto nel presente capo, alle prestazioni di assistenza tecnica si applicano le previsioni contenute nel capitolato vigente per tale servizio, in quanto compatibili con la natura accessoria dello stesso rispetto alla licenza d'uso.
5. L'indicazione nel contratto delle apparecchiature sulle quali sono da installare i programmi non preclude all'amministrazione la facoltà di utilizzare i programmi stessi su altre apparecchiature previa comunicazione all'impresa.
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