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D.P.C.M. 06.08.1997, n. 452

Regolamento recante approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi. (G.U. 30.12.1997, n. 302)

Titolo II - Parte speciale

Capo III - Della licenza d'uso dei programmi

Art. 34 - Durata del contratto

1. Quando nel contratto è convenuto che l'amministrazione abbia il diritto di utilizzare il programma per un tempo determinato, tale periodo non può avere durata superiore a tre anni.

2. Ove il contratto preveda la facoltà di proroga da parte dell'amministrazione, la proroga medesima é subordinata al parere favorevole dell'Autorità. Tale parere ha riguardo anche al grado di obsolescenza dei programmi e viene reso ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, numero 39.

3. Il periodo di utilizzazione dei programmi decorre dalla data di accettazione di cui all'articolo 36, comma 4, ovvero dalla data del collaudo di cui all'articolo 36, comma 5.

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