D.P.C.M. 06.08.1997, n. 452
Titolo II - Parte speciale
Capo III - Della licenza d'uso dei programmi
1. Quando nel contratto è convenuto che l'amministrazione abbia il diritto di utilizzare il programma per un tempo determinato, tale periodo non può avere durata superiore a tre anni.
2. Ove il contratto preveda la facoltà di proroga da parte dell'amministrazione, la proroga medesima é subordinata al parere favorevole dell'Autorità. Tale parere ha riguardo anche al grado di obsolescenza dei programmi e viene reso ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, numero 39.
3. Il periodo di utilizzazione dei programmi decorre dalla data di accettazione di cui all'articolo 36, comma 4, ovvero dalla data del collaudo di cui all'articolo 36, comma 5.
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