D.P.C.M. 06.08.1997, n. 452
Titolo II - Parte speciale
Capo III - Della licenza d'uso dei programmi
1. La consegna avviene a cura, spese e rischio dell'impresa nei luoghi ed entro il termine indicati nel contratto. Sono a carico dell'impresa gli oneri di spedizione, trasporto e consegna dei programmi.
2. Salvo patto contrario, l'impresa provvede, entro il termine convenuto e senza ulteriore corrispettivo, all'installazione o alla generazione dei programmi, dandone notizia all'amministrazione nelle forme di cui all'articolo 10, comma 7. L'amministrazione ha l'obbligo di prestare la collaborazione secondo le modalità indicate nel contratto.
3. Nel caso in cui l'installazione o la generazione siano a carico dell'amministrazione, essa è tenuta ad uniformarsi alle istruzioni previste nel contratto, a provvedere all'operazione entro breve termine, a comunicare all'impresa l'inizio e il termine dell'operazione. L'impresa ha l'obbligo, senza diritto ad ulteriore corrispettivo, di fornire l'assistenza tecnica necessaria.
4. Dell'avvenuta installazione e generazione é redatto apposito processo verbale.
5. A cura dell'amministrazione sono tenuti registri in cui sono indicati il numero, la descrizione e la dislocazione dell'originale dei programmi, delle modifiche e delle nuove versioni, della documentazione relativa nonché delle copie effettuate.
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