D.P.C.M. 06.08.1997, n. 452
Titolo II - Parte speciale
Capo III - Della licenza d'uso dei programmi
1. L'amministrazione, salvo patto contrario, sottopone ad un periodo di prova i programmi, avvalendosi del giudizio di esperti.
2. Salvo patto contrario, il periodo di prova è stabilito in trenta giorni dalla data del processo verbale di installazione, di cui al precedente articolo 35, comma 4.
3. L'amministrazione restituisce i programmi non giudicati adatti alle proprie esigenze non oltre quindici giorni dalla scadenza del periodo di prova, riconoscendo all'impresa, per tali programmi, solo il corrispettivo dell'installazione, nel caso in cui questa sia avvenuta a sua cura e spese.
4. Nel caso in cui, al termine della prova, l'amministrazione accetti i programmi, viene redatto apposito processo verbale.
5. Qualora il contratto escluda la facoltà di cui al precedente comma 1, i programmi sono sottoposti a collaudo non oltre trenta giorni dalla data del processo verbale di installazione, salvo diverso termine contrattuale. Il collaudo viene eseguito secondo le modalità di cui all'articolo 24.
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