D.P.C.M. 06.08.1997, n. 452
Titolo II - Parte speciale
Capo III - Della licenza d'uso dei programmi
1. Nei contratti che prevedono l'utilizzazione dei programmi per un tempo determinato l'impresa ha l'obbligo di offrire immediatamente le versioni nuove o modificate dei programmi, senza variazioni del corrispettivo, fatta salva la facoltà dell'amministrazione di accettarle o meno.
2. Negli altri contratti l'amministrazione ha facoltà di richiedere la sostituzione dei programmi con versioni nuove o modificate alle condizioni determinate nel contratto o, in difetto, a quelle di miglior favore praticate dall'impresa per operazioni analoghe.
3. Le versioni nuove o modificate sono sottoposte alla disciplina contrattuale concernente la versione originaria sostituita, in particolare anche per quanto riguarda l'acquisizione della relativa documentazione e la prova o il collaudo di cui all'articolo 36.
4. Nel caso in cui l'amministrazione ritenga di continuare ad operare con la versione originaria dei programmi, deve darne comunicazione all'impresa, la quale rimane impegnata a continuare a prestare, su tale versione, i servizi e la collaborazione di supporto in atto.
5. L'amministrazione, per proprie esigenze operative, ha facoltà di effettuare autonomamente modifiche ai programmi in uso ed alla relativa documentazione. In tal caso il diritto d'uso delle modifiche appartiene all'amministrazione.
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