D.P.C.M. 06.08.1997, n. 452
Titolo II - Parte speciale
Capo III - Della licenza d'uso dei programmi
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, l'impresa garantisce per un anno l'amministrazione per i difetti e i vizi originari o sopravvenuti dei programmi non imputabili a fatto dell'amministrazione.
2. L'amministrazione deve denunciare prontamente all'impresa i difetti e i vizi riscontrati. Di tale denuncia e dei conseguenti interventi dell'impresa è fatta annotazione in un apposito registro.
3. Salvo che l'amministrazione non chieda la risoluzione del contratto, l'impresa deve ripristinare la piena funzionalità dei programmi entro ventiquattro ore dalla richiesta dell'amministrazione o nel diverso termine indicato nel contratto.
4. Qualora l'impresa provi che i guasti ed i malfunzionamenti siano stati determinati da colpa o dolo del personale appartenente all'amministrazione o da questa incaricato, le spese della riparazione, che l'impresa è tenuta comunque ad eseguire con le modalità indicate al comma 3, sono a carico dell'amministrazione.
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