D.P.C.M. 06.08.1997, n. 452
Titolo II - Parte speciale
Capo III - Della licenza d'uso dei programmi
1. Per ogni giorno di ritardo, non imputabile all'amministrazione, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, nella consegna, installazione o generazione dei programmi, è applicata una penale pari al 2 per mille del prezzo pattuito, o alla diversa misura stabilita in contratto, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui l'amministrazione accetti un adempimento parziale, la penale di cui al comma 1 è commisurata al prezzo relativo ai programmi non consegnati o non installati.
3. Le penali di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di ritardo nel collaudo, non imputabile all'amministrazione, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, in esso computando il tempo trascorso, rispetto alla scadenza contrattuale per la ripresentazione dei programmi al secondo collaudo di cui all'articolo 24, comma 5.
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