D.P.C.M. 06.08.1997, n. 452
Titolo II - Parte speciale
Capo III - Della licenza d'uso dei programmi
1. Nei contratti di licenza d'uso a tempo determinato, per ogni giorno o frazione di esso, di non corretto funzionamento dei programmi per cause inerenti ai programmi stessi o ad altri funzionalmente connessi ovvero alle prestazioni connesse di cui all'articolo 33, comma 4, il corrispettivo dei programmi non utilizzati ragguagliato ad una mensilità, é diminuito di un trentesimo o della diversa misura stabilita in contratto.
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