D.P.C.M. 06.08.1997, n. 452
Titolo II - Parte speciale
Capo III - Della licenza d'uso dei programmi
1. Per ogni giorno o frazione di giorno di non corretto funzionamento dei programmi, per cause, non imputabili all'amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, inerenti ai programmi stessi o ad altri funzionalmente connessi ovvero alle prestazioni connesse di cui all'articolo 33, comma 4, é applicata una penale pari, nei contratti che consentono l'utilizzazione dei programmi per un tempo determinato, ad un ventesimo del corrispettivo, ragguagliato ad un mese, e, negli altri contratti, al due per mille del corrispettivo dei programmi non utilizzabili. Sono fatti salvi le diverse misure previste nel contratto, nonché il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'amministrazione.
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