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D.P.C.M. 06.08.1997, n. 452

Regolamento recante approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi. (G.U. 30.12.1997, n. 302)

Titolo II - Parte speciale

Capo III - Della licenza d'uso dei programmi

Art. 42 - Penalità per difetti di funzionamento

1. Per ogni giorno o frazione di giorno di non corretto funzionamento dei programmi, per cause, non imputabili all'amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, inerenti ai programmi stessi o ad altri funzionalmente connessi ovvero alle prestazioni connesse di cui all'articolo 33, comma 4, é applicata una penale pari, nei contratti che consentono l'utilizzazione dei programmi per un tempo determinato, ad un ventesimo del corrispettivo, ragguagliato ad un mese, e, negli altri contratti, al due per mille del corrispettivo dei programmi non utilizzabili. Sono fatti salvi le diverse misure previste nel contratto, nonché il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'amministrazione.

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