Sentenza Corte dei Conti 01.08.1997, n. 39-40/QM
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La Corte dei conti a sezioni riunite si è pronunciata su molte ordinanze di rimessione provenienti da sezioni giurisdizionali regionali riguardanti l'applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 566/89 e n. 204/92 riguardanti la cumulabilità dell'indennità integrativa speciale sulla pensione con altri redditi da lavoro o da pensione.
I termini delle questioni riguardano i seguenti punti:
a) se l'i.i.s. sulla pensione sia cumulabile con altro reddito da lavoro dipendente pubblico o privato;
b) se sia cumulabile con altra i.i.s. o analoga indennità;
c) in caso di incumulabilità, entro quali limiti è consentita la sospensione dell'i.i.s. sulla pensione.
Dalla lettura dell'ampia sentenza della Corte dei conti a sezioni riunite, qui pubblicata con ampi ritagli, emergono i seguenti principi in cui possono sintetizzarsi le conclusioni cui si deve pervenire:
1. La prestazione da parte del pensionato di "opera retribuita" a favore di qualsivoglia datore di lavoro pubblico o privato non giustifica la sospensione dell'indennità integrativa speciale sulla pensione.
2. Tuttavia l'indennità integrativa speciale sulla pensione non è cumulabile con una seconda indennità integrativa percepita o altra indennità equivalente della stessa natura sulla retribuzione di attività presso soggetti pubblici o privati o su altra pensione. Pertanto l'indennità sulla pensione viene sospesa entro i limiti di cui al punto 3.
3. In caso di sospensione dell'indennità integrativa speciale sulla pensione, stante il divieto di plurime indennità integrative speciali, al pensionato va sempre garantita l'integrazione al minimo I.N.P.S. della pensione, la cui indennità integrativa speciale sia stata sospesa proprio in dipendenza del suddetto divieto.
Diritto
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3. L'Avvocatura Generale dello Stato ha preliminarmente osservato che la questione deferita dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, s
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