Decreto legislativo 30.04.1997, n. 184
Capo III - Disposizioni in materia di prosecuzione volontaria
1. La contribuzione volontaria può essere versata anche per i sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
2. La contribuzione volontaria non è ammessa per contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonché per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle predette forme di previdenza.
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