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Decreto legislativo 30.04.1997, n. 184

Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici. (G.U. 27.06.1997, n. 148)

Capo III - Disposizioni in materia di prosecuzione volontaria

Art. 7 - Modalità di determinazione della contribuzione

1. L'importo del contributo volontario è pari all'aliquota di finanziamento, prevista per la contribuzione obbligatoria alla gestione pensionistica, applicata all'importo medio della retribuzione imponibile percepita nell'anno di contribuzione precedente la data della domanda.

2. L'importo minimo di retribuzione sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore alla retribuzione settimanale, determinata ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.L. 12.9.83, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.83, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari non può essere inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al comma 2, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute al versamento di contributi volontari mensili tale importo è ragguagliato a mese. Rimane ferma, se esistente, l'applicazione del minimale retributivo per gli iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria nel caso di minimi retributivi superiori a quelli indicati nel presente comma.

4. Per i prosecutori volontari autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni speciali per gli artigiani, i commercianti ed i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 3 e 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

5. Le retribuzioni sulle quali è calcolato l'importo del contributo volontario sono rivalutate annualmente con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in base alla vari

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