Decreto legislativo 05.12.1997, n. 430
Capo III - Norme finali e transitorie
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo e quelle dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2, assicurano il rispetto del criterio dell'invarianza della spesa, al netto degli oneri sopportati per l'esercizio di funzioni e compiti trasferiti ad altre amministrazioni, anche in base a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1. Alla loro applicazione si provvede nell'ambito delle disponibilità ordinarie e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
2. Ai fini dell'approvazione del bilancio dello Stato per il 1998, gli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica sono provvisoriamente unificati sulla base dei centri di responsabilità e dell'articolazione organizzativa attualmente esistenti. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da trasmettersi alla commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94, la struttura del predetto stato di previsione è modificata in coerenza con la riorganizzazione risultante dal presente decreto legislativo e dal regolamento concernente l'individuazione dei dipartimenti del Ministero, degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative attribuzioni.
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