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Decreto legislativo 05.12.1997, n. 430

Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della L. 3 aprile 1997, n. 94.

Capo III - Norme finali e transitorie

Art. 14 - Abrogazione di norme

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono o restano abrogati:

a) il regio decreto 26 dicembre 1877, n. 4219, ed il regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1700;

b) il decreto luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154;

c) l'articolo 3 del decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202;

d) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 407;

e) l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 3, comma 3, sono o restano abrogati:

a) l'articolo 64 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

b) gli articoli 164, 165 e 289 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

c) il regio decreto-legge 29 giugno 1924, n. 1036 (29), e le relative norme di attuazione emanate con decreto ministeriale 12 agosto 1924 (in Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1924, n. 193);

d) gli articoli 12, 15, primo comma, lettera a), 17-bis, limitatamente alla denominazione "ragionerie regionali dello Stato", e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544;

e) gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 16 agosto 1962, n. 1291;

f) l'articolo 3 della legge 13 luglio 1965, n. 883, limitatamente all'istituzione della ragioneria regionale dello Stato con sede in Campobasso;

g) gli articoli 4, 5, 6, 7 e 10 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 h) l'articolo 4, commi primo, secondo, sesto, settimo, ottavo e nono, della legge 26 aprile 1982, n. 181

i) l'articolo 19, comma ottavo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887

j) l'articolo 1 della legge 7 agosto 1985, n. 427

k) l'arti

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