Decreto legislativo 15.12.1997, n. 446
Titolo II - Revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
1. Il comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: "1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a lire 15.000.000 | 18,5% |
b) oltre lire 15.000.000 e fino a lire 30.000.000 | 26,5% |
c) oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000 | 33,5% |
d) oltre lire 60.000.000 e fino a lire 135.000.000 | 39,5% |
e) oltre lire 135.000.000 | 45,5% |
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