Decreto legislativo 15.12.1997, n. 446
Titolo III - Riordino della disciplina dei tributi locali
1. Nel capo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 concernente l'imposta comunale sugli immobili, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 3 è sostituto dal seguente: "Art. 3 - Soggetti passivi - 1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria".
b) nel comma 2 dell'articolo 5, relativo alla base imponibile, l'ultimo periodo è soppresso e nel comma 3 del medesimo articolo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, i
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.