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D.M. Interno 16.12.1997, n. 486

Regolamento recante norme per lo snellimento delle procedure in materia di comunicazioni antimafia. (G.U. 19.01.1998, n. 14)

Art. 3 - Oggetto e modalità del collegamento

1. Il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, d'ora in avanti indicato come C.E.D., costituisce un apposito archivio informatico contenente l'elenco delle persone alle quali sono stati comminati i provvedimenti di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

2. Per ciascuna persona sono inseriti nell'archivio informatico i seguenti dati:

cognome e nome;

sesso;

data e provincia di nascita;

cittadinanza;

comune di residenza.

3. Il C.E.D. garantisce la completezza e l'aggiornamento costante dell'archivio.

4. Il C.E.D. rende accessibile, con modalità telematica, l'archivio di cui al comma 1 al sistema informativo della prefettura di Roma e, per il tramite di questo, a quello delle camere di commercio per l'effettuazione di interrogazioni nominative o per l'acquisizione delle segnalazioni o comunicazioni previste dal comma 6 dell'articolo 1.

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